STATUTO
CAP. I
– TITOLO, SEDE, SCOPI, COLORI SOCIALI
Articolo
1
In data 12 giugno 2007 la
società S.C. CAVARZANO OLTRARDO (matricola FIGC 11850)
si e’ fusa con l’A.S.D. ATLETICO BELLUNO C5 (matricola F.I.G.C.
780921).
La
nuova Associazione Sportiva Dilettantistica nata dalla fusione ha mantenuto
la stessa denominazione di A.S.D. CAVARZANO-OLTRARDO,
ha acquisito una nuova matricola F.IG.C., ed ha costituito una
sezione apposita dedicata al Calcio a 5, con autonomia operativa e
di bilancio. La nuova sezione, ai fini interni e quindi non a livello
ufficiale, ha preso la denominazione di
“Atletico Belluno Cavarzano C5”.
Tale Associazione
è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Tale Associazione
ha dato continuità all’ S.C. Cavarzano costituitasi in Associazione
Sportiva dilettantistica in data il 13 luglio 1995, dando continuità
all’attività calcistica F.I.G.C.
iniziata nel 1965. L’Associazione S.C. Cavarzano in data
21 maggio 1999 aveva modificato la sua denominazione in
S.C. CAVARZANO-OLTRARDO. La continuità vale anche per l’A.S.D.
Atletico Belluno C5, nata nel 2003.
La
sede è in Belluno, Via Andrea di Foro.
Essa
è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia di associazioni
non riconosciute e di enti non commerciali, con specifico riferimento
alle disposizioni di legge per le associazioni sportive dilettantistiche.
L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana Giuoco Calcio della
quale riconosce lo statuto ed i regolamenti e può aderire ad Enti di
promozione sportiva.
L’Associazione
è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.
Articolo
2
L’Associazione
è apartitica, ha carattere volontario e non persegue scopo di lucro.
I
colori sociali sono il GIALLO-ROSSO-BLU.
Articolo
3
L'Associazione
ha per oggetto la promozione e lo svolgimento di attività sportive
con particolare riferimento all’organizzazione, preparazione e gestione
di squadre di calcio dilettantistiche e giovanili per la partecipazione
a campionati, tornei o altre iniziative che si svolgono sotto l’egida
della Federazione Italiana Giuoco Calcio o di Enti di promozione sportiva.
Tali attività riguardano sia il calcio a 11, che il calcio a 5.
Essa,
inoltre, potrà svolgere ogni attività connessa o affine con l'oggetto
sociale che sia utile per il perseguimento dello stesso, come, ad esempio:
- attivare rapporti
e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per collaborare nella
gestione degli impianti e nello svolgimento di manifestazioni sportive;
- organizzare iniziative
di carattere ricreativo e culturale a favore dei Soci;
- allestire e gestire
punti di ristoro collegati agli impianti ove viene svolta l’attività;
- compiere, nel rispetto
delle vigenti normative fiscali e amministrative e in conformità con
le finalità dell’Associazione, operazioni di carattere commerciale,
occasionali ed accessorie rispetto all’attività istituzionale, con
l'obbligo di destinare gli eventuali proventi esclusivamente al perseguimento
degli scopi sociali.
All’interno
dell’Associazione possono essere individuate specifiche sezioni di
attività, riferite alla prima squadra e al settore giovanile, organizzate
e gestite con le modalità approvate dal Consiglio Direttivo.
La
durata dell’Associazione, in assenza di una specifica deliberazione
di scioglimento da parte dell’Assemblea straordinaria dei Soci, è
illimitata.
CAP. II
– SOCI
Articolo
4
L’adesione
all’Associazione comporta l’accettazione di quanto contenuto nel
presente statuto.
Il
numero dei Soci è illimitato. Possono aderire liberamente all’ Associazione
in qualità di Soci tutte le persone di maggiore età in possesso di
requisiti morali in linea con le finalità e le attività svolte dall’Associazione
stessa. Le persone di età inferiore ai 18 anni possono, in ogni caso,
essere ammesse a partecipare alle attività dell’Associazione in qualità
di atleti.
Tutti
gli associati hanno uguali obblighi e diritto di voto in Assemblea ordinaria
e straordinaria per l’elezione ed il rinnovo degli organi sociali,
per le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per l’approvazione
dei bilanci e dei rendiconti annuali.
L’adesione
all’Associazione non può essere temporanea o, comunque, limitata,
nell’arco dell’anno sociale.
Il
Consiglio direttivo può decidere l’espulsione di un Socio quando:
- non ottemperi alle
disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti interni;
- si renda moroso
senza giustificato motivo nel pagamento delle quote associative stabilite
di anno in anno dall’Assemblea dei Soci;
- tenga un comportamento
tale da arrecare danni morali o materiali all’Associazione.
CAP. III
– FINANZIAMENTO, PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE
Articolo
5
L’Associazione
finanzia le proprie attività attraverso:
- quote associative
annuali;
- contributi ed erogazioni
liberali da parte di persone fisiche, aziende, enti;
- proventi realizzati
attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi;
- proventi realizzati
per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuate in conformità
alle vigenti leggi;
- proventi realizzati
nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali.
Articolo
6
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- beni immobili di
proprietà dell'Associazione;
- contributi, lasciti
ed erogazioni pervenuti a tale scopo all’Associazione;
- fondo di riserva
formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.
Il
patrimonio sociale è indivisibile ed in caso di scioglimento per qualsiasi
causa dell’Associazione esso dovrà essere destinato ad associazioni
aventi oggetto analogo o affine, o a scopi di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’Articolo 3 comma 190 della L.
662 del 23/12/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo
7
Le
somme versate con le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili.
L’adesione
all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso
ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.
Articolo
8
L'esercizio
sociale inizia il primo giugno e termina il 31 maggio di ogni anno.
CAP. IV
– RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo
9
Il
Consiglio direttivo redige annualmente un rendiconto economico-finanziario
relativo alla gestione, nel rispetto delle norme di legge. Il rendiconto
dovrà essere redatto mantenendo separate le voci di costo e di entrata
relative alla Prima Squadra e al Settore Giovanile.
I
rendiconti vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo
10
L’eventuale
residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative
rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il potenziamento
della struttura associativa.
E’
esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi
di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
CAP. V -
ASSEMBLEA
Articolo
11
L’Assemblea
è l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea può essere
ordinaria o straordinaria. Essa è formata da tutti gli associati i
quali possono partecipare liberamente a condizione che siano in regola
con il versamento delle quote sociali.
L’Assemblea
è convocata, di norma, almeno una volta all’anno al termine dell’esercizio
sociale.
L’Assemblea
può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria,
per decisione del Consiglio direttivo o su richiesta, indirizzata al
Presidente, da parte di almeno un terzo dei soci.
La
convocazione avviene mediante lettera inviata al domicilio di ciascun
associato almeno otto giorni prima della data prevista per la prima
convocazione o con altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo.
Articolo12
L'Assemblea
ordinaria:
- discute ed approva
il bilancio consuntivo e preventivo e le linee direttive per l'anno
sociale;
- procede in maniera
libera e democratica alla nomina del Presidente dell’Associazione
e dei componenti del Consiglio direttivo;
- determina la destinazione
del residuo attivo di gestione;
- delibera l’ammontare
della quota associativa annuale e su tutte le questioni attinenti la
gestione sociale che non siano devolute alle competenze di altri organi
sociali.
Articolo
13
L'Assemblea
straordinaria delibera:
- sulle modifiche
dello Statuto;
- sul trasferimento
di sede dell'Associazione;
- sulla liquidazione
e scioglimento.
Articolo
14
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento,
dal Vice Presidente più anziano o da altro Socio designato dall’Assemblea.
L'Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.
In
seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida
qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea,
sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, delibera a maggioranza
assoluta delle persone presenti, salvo quanto previsto per la delibera
di scioglimento.
Ogni
Socio ha diritto ad un singolo voto. Le votazioni avvengono normalmente
per alzata di mano. L’Assemblea può decidere, su particolari argomenti,
di procedere alle votazioni a scrutinio segreto.
Le
delibere assunte, unitamente ai rendiconti economici-finanziari, devono
essere riportate nel verbale dell’Assemblea a cura del Segretario
o di altra persona incaricata dall’Assemblea e potranno essere liberamente
consultate dai Soci presso la sede sociale.
CAP. VI
– IL PRESIDENTE
Articolo
15
Il
Presidente viene eletto dall’Assemblea dei Soci, ha la legale rappresentanza
dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il
Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali.
Al
Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione
sia nei riguardi dei Soci che dei terzi
Il
Presidente può delegare, in via transitoria o permanente, particolari
incarichi ai Vice Presidenti o ad altri componenti del Consiglio direttivo.
Il
Presidente, è auspicabile, non rimanga in carica per più di tre anni
consecutivi.
CAP. VII
- CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo
16
Il
Consiglio direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione e
da un numero di membri, non inferiore a sei né superiore a dieci, liberamente
eletti tra tutti i Soci. Il numero dei consiglieri e le cariche sociali
vengono stabiliti dall’Assemblea stessa.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente dell’Associazione e si riunisce
di regola ogni mese.
Il
Presidente può convocare riunioni del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga
necessario, dandone preventivo avviso senza particolari formalità ai
componenti. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza
dei componenti.
Le
decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
ogni membro del Consiglio direttivo può esprimere un solo voto.
Le
votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti
singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può
essere adottato il metodo del voto segreto.
Articolo
17
Il
Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutte le attività ad
esso demandate dallo statuto e, in particolare:
- curare l'esecuzione
delle delibere Assembleari;
- compiere tutti gli
atti sotto il profilo organizzativo, tecnico, amministrativo, economico
e finanziario, necessari alla gestione dell'attività sociale al fine
di assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel miglior modo
possibile, compresa l’apertura di conti correnti bancari e l’assunzione
di fidejussioni e finanziamenti;
- redigere il rendiconto
economico-finanziario annuale;
- predisporre eventuali
regolamenti interni;
- favorire la partecipazione
dei Soci alla vita dell'Associazione in conformità con gli scopi sociali.
Articolo
18
Il
Consiglio direttivo provvederà a nominare tra i suoi componenti tre
Vice Presidenti ed il Segretario.
In
relazione alle attività svolte dall'Associazione, ai singoli consiglieri
possono essere demandati particolari compiti di carattere tecnico e
organizzativo.
La
gestione di singoli settori che caratterizzano l’attività dell’
Associazione può essere affidata ad apposite Commissioni istituite
dal Consiglio Direttivo con la partecipazione anche di Soci non facenti
parte del Consiglio direttivo.
Le
cariche sociali sono onorifiche e gratuite. Non sono previste remunerazioni
ad esclusione del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento
del mandato o di particolari incarichi.
Cap. VIII
- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo19
La
delibera di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con il
voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all’Assemblea straordinaria.
L'Assemblea
convocata per lo scioglimento delibera anche, con le stesse maggioranze,
sulla destinazione del residuo patrimonio sociale in conformità con
gli scopi dell’ Associazione stessa e con le disposizioni di legge.
Cap. IX
- DISPOSIZIONI FINALI
Articolo
20
Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle
vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute
e di enti non commerciali, con specifico riferimento alle associazioni
sportive dilettantistiche, nonché, per quanto di competenza, alle norme
statutarie e regolamentari del C.O.N.I. e della Federazione Italiana
Giuoco Calcio.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO